Split Payment - lettera per i fornitori del Gruppo AMGA

Oggetto: Estensione normativa IVA – split payment                                                                                                                   

 

 

Egregi Signori,

 

con la presente, si comunica che il decreto legge nr 50 del 24 aprile 2017, così come modificato dal disegno di legge di conversione in via di definizione, ha esteso la portata delle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 in materia di applicazione dell'IVA con il meccanismo dello split payment, ampliando, tra l'altro, la platea dei soggetti acquirenti interessati dalle citate norme.

 

Ai sensi del novellato art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72, tra questi sono ora comprese anche le:

a) (…)

b) società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) del codice civile, direttamente dalle regioni, provincie, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) del codice civile, direttamente dalle società di cui alle lettere a) e b) (…)".

 

Sulla base di quanto sopra citato, si attesta che le società appartenenti al Gruppo AMGA LEGNANO (AMGA Legnano S.P.A., AEMME Linea Distribuzione S.R.L., AEMME Linea Ambiente S.R.L. ed AMGA Sport S.S.D. A R.L.) rientrano tra i soggetti per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 633/72.

 

Pertanto, a decorrere dal 1 luglio 2017 le fatture emesse alle Società del Gruppo AMGA dovranno essere redatte in conformità a tale norma e riportare la seguente annotazione:

 

Operazione con scissione dei pagamenti - art 17 ter DPR 633/72.

 

A seguito di ciò, l'IVA gravante sull'operazione non sarà corrisposta dalle predette Società al fornitore, ma sarà da loro stesse liquidata direttamente all'Erario.

 

Si comunica pertanto, che tutte le fatture emesse a decorrere dal 1 luglio 2017 sulle quali non sarà riportata la dicitura: "Operazione con scissione dei pagamenti - art 17 ter DPR 633/72", il numero di ordine nonché i riferimenti del CIG qualora previsto, saranno necessariamente respinte.

 

 

E' opportuno infine precisare che restano escluse le fatture per le quali i cessionari o committenti non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, poiché il meccanismo di Reverse charge, ove applicabile, è prioritario rispetto quello dello split payment.

 

 

Legnano, 28/06/2017

 

Cordiali saluti,

                                                                                 Gruppo AMGA Legnano SpA

                                                           Il responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo

                                                                                         Chiara Castelli

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