Standard di qualità specifici generali

STANDARD DI QUALITA’ COMMERCIALE

 

Con la delibera 661/2018/R/TLR dell’11 dicembre 2018, l’Autorità ha definito i seguenti Standard specifici e generali di qualità ed i relativi indennizzi in caso di mancato rispetto.

 

Standard specifici di qualità commerciale

 

Progressivo

Indicatore

Livello Specifico

Indennizzo

1

Tempo massimo di lavori semplici Art. 8

15 giorni lavorativi

Contratto sino a 50 KW: 30 euro

Contratto da 51 a 350 KW: 70 euro

2

Termine ultimo per l’esecuzione di lavori complessi Art. 9

Entro la data indicata nel

preventivo

Contratto sino a 50 KW: 30 euro

Contratto da 51 a 350 KW: 70 euro

3

Tempo massima di attivazione della fornitura Art. 10

7 giorni lavorativi

Contratto sino a 50 KW: 30 euro

Contratto da 51 a 350 KW: 70 euro

4

Tempo massimo riattivazione

fornitura a seguito di sospensione per

morosità Art. 11

2 giorni feriali

Contratto sino a 50 KW: 30 euro

Contratto da 51 a 350 KW: 70 euro

5

Tempo massimo disattivazione

fornitura su richiesta del cliente Art. 12

5 giorni lavorativi

Contratto sino a 50 KW: 30 euro

Contratto da 51 a 350 KW: 70 euro

6

Tempo massimo di risposta motivata ai

            reclami scritti Art. 15

30 giorni solari

30 euro per clienti con potenza

contrattuale sino a 350 KW

 

 

Progressivo 1: per lavoro semplice si intendono gli interventi che riguardano la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente, di specifiche componenti della sottostazione d’utenza, escluse le valvole di intercettazione che la collegano alla rete attraverso l’allacciamento ed eventuali componenti a monte delle stesse.

Progressivo 2: per lavoro complesso si intende la realizzazione, la modifica o la sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente, dell’impianto di allacciamento della sottostazione d’utenza e/o di condotte stradali, in tutti i casi non riconducibili a lavori semplici.

Progressivo 3: per attivazione della fornitura si intende l’avvio di un nuovo contratto di fornitura o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati alla sottostazione, inclusa l’eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione.

Progressivo 4: Il tempo di riattivazione della fornitura intercorre dalla data di ricevimento dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute dal cliente moroso e la data di effettiva riattivazione della fornitura. Ai fini del conteggio dei giorni, le richieste di riattivazione che pervengono all’esercente oltre le ore 18.00 nelle giornate da lunedì a mercoledì ed oltre le ore 14.00 nelle giornate di giovedì e venerdì sono trattate dall’esercente come pervenute il giorno successivo.

Progressivo 5: per disattivazione della fornitura si intende la chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura ed effettuazione della lettura di cessazione.

Progressivo 6: Il reclamo scritto, tramite modulo predisposto scaricabile dal sito o redatto in maniera autonoma, deve contenere i seguenti elementi minimi per identificare il richiedente che sporge il reclamo:

 

•       Nome e cognome dell’intestatario della fornitura e codice fiscale (se persona fisica)

•       Ragione sociale dell’intestatario della fornitura e Partita IVA o Codice Fiscale (se persona giuridica o Condominio)

•       Indirizzo della fornitura

•       Tipologia di fornitura

•       Indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o l’indirizzo email;

 

L’indennizzo è corrisposto in modo automatico nel documento di fatturazione entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo all’esercente di erogare la prestazione oggetto di standard specifici. Non saranno corrisposti indennizzi automatici nei seguenti casi:

•       Cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento delle autorizzazioni;

•       Cause imputabili al richiedente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.

•       Presenza di indennizzo già corrisposto nell’anno solare per mancato rispetto del medesimo livello specifico;

•       In caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare il cliente perché non contengono le informazioni minime previste;

•       In caso di presenza di morosità, l’indennizzo automatico sarà sospeso fino al pagamento delle somme dovute.

 

Standard generali di qualità commerciale

 

Indicatore

Livello generale

Percentuale minima di preventivazioni per lavori semplici Art. 7 messi a disposizione entro il tempo massimo di dieci (10) giorni lavorativi dalla relativa richiesta

90%

Percentuale minima di preventivazioni per lavori complessi Art. 7 messi a disposizione entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta

90%

Percentuale minima di rispetto della fascia di disponibilità per gli appuntamenti di due (2) ore Art. 14

90%

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni Art.16 inviate entro il tempo massimo di trenta (30) giorni solari dalla relativa richiesta

90%

 

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