Il misuratore è l'unico strumento a cui si fa riferimento per la rilevazione dei prelievi di energia e la fatturazione dei consumi.
Il Fornitore può sostituire i sistemi di misurazione, integrarli o modificarli ogni volta in cui lo ritenga opportuno per migliorare il grado di affidabilità, di funzionamento e di precisione dei misuratori o per adeguarli alle innovazioni tecnologiche.
La verifica del regolare funzionamento dei misuratori può essere effettuata in qualsiasi momento sulla base della richiesta del Cliente o per iniziativa del Fornitore. Se il Cliente richiede la verifica del regolare funzionamento del misuratore, il Fornitore esegue la verifica con le modalità e i tempi previsti dal TIMT.
Nel caso in cui la verifica sia richiesta dal Cliente, il Fornitore informa il Cliente dei possibili costi e chiede conferma del suo impegno a pagare gli eventuali oneri. Se la verifica conferma il malfunzionamento del contatore caratterizzato da un errore superiore al limite di tolleranza del +/-5%, i costi della verifica sono a carico del Fornitore; in caso contrario, sono a carico del Cliente e gli saranno addebitati nella fattura. In caso di accertato malfunzionamento del misuratore oltre il limite di tolleranza del +/- 5%, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei consumi e ai conguagli (in aumento o in diminuzione), dal momento in cui l’irregolarità è iniziata, se tale momento è determinabile. Se il momento in cui si è verificato il guasto del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente tra l’ultima misura validata e non contestata ed il momento della sostituzione del misuratore. Il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi non può comunque superare i cinque anni precedenti la data in cui è stata effettuata la sostituzione del misuratore per l’invio a un laboratorio qualificato.
Nel caso in cui il Fornitore ritenga il misuratore mal-funzionante, rilevando un consumo anomalo rispetto al consumo storico del Cliente, non oggettivamente giustificabile sulla base di valutazioni climatiche o della comprovata modifica delle condizioni di utilizzo da parte del Cliente, potrà procedere alla sostituzione del misuratore, dandone comunicazione al Cliente, e alla conseguente ricostruzione dei consumi. Se il momento in cui si è verificato il guasto del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente tra l’ultima misura validata e non contestata ed il momento della sostituzione del misuratore. Il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi non può comunque superare i cinque anni precedenti la data di sostituzione del misuratore. Il Cliente potrà, in ogni caso, chiedere la verifica del misuratore. In tal caso, se la verifica accerterà il malfunzionamento del misuratore, oltre il limite di tolleranza indicato nel comma precedente, gli oneri di verifica saranno addebitati al Cliente.
La ricostruzione dei consumi avverrà secondo i criteri indicati dall’art. 11.3 TIMT (Regolazione della misura nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di regolazione), secondo cui “Nella definizione della metodologia di ricostruzione dei consumi, l’esercente:
a) nel caso in cui sia stato possibile ricostruire l’errore di misura attraverso la verifica, corregge i dati di misura proporzionalmente all’errore rilevato;
b) nei casi diversi dal precedente, tiene conto almeno degli elementi di cui al comma 11.1, lettere a) e b) (consumo storico degli ultimi tre (3) anni dell’utente, ove disponibile e eventuali evidenze documentali fornite dall’utente)”.
Se, attraverso la verifica del misuratore, è possibile ricostruire l'errore di misura, il Fornitore correggerà i dati di misura tenendo conto dell'errore rilevato. Se ciò non è invece possibile, la ricostruzione avverrà con metodo induttivo, in funzione dei consumi storici disponibili, corretti sulla base dell’andamento climatico del periodo oggetto di ricostruzione, e sulla base delle eventuali evidenze docu-mentali fornite dall'utente, come previsto dal TIMT. In mancanza di periodi pregressi di consumo o di altri riferimenti utili per una stima ragionevole dei consumi, il Fornitore potrà effettuare la ricostruzione anche avvalendosi dei consumi rilevati dal nuovo misuratore per analogo periodo termico.
Al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione della ricostruzione effettuata, il mancato o ridotto utilizzo dell’energia termica nel corso del periodo oggetto di determinazione induttiva.