SENTENZA PAGANI, LICENZIAMENTO LEGITTIMO E AMGA RISARCITA.

Legnano, 4 novembre 2015 - Giovedì 29 ottobre 2015 è stata pubblicata la motivazione della sentenza, pronunciata il 30 settembre 2015 dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha rigettato il ricorso con cui il Sig. Paolo Pagani, già Direttore Generale di AMGA, aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli il 31 agosto 2013 e aveva chiesto la condanna di AMGA a un importo di circa 900 mila Euro.

Il Tribunale ha dunque respinto integralmente le domande di Pagani, condannandolo al risarcimento del danno a favore di AMGA per l’importo di Euro 234.517,58 e al pagamento delle spese legali.

La sentenza definisce il comportamento dell’ex Direttore Generale: “come inadempiente e negligente, al punto da giustificare il recesso della società datrice di lavoro”. Secondo il Tribunale: “il recesso datoriale deve dirsi adeguatamente giustificato da circostanze oggettive per nulla pretestuose o discriminatorie. Si è trattato, infatti, di un complesso di inadempimenti e ritardi che hanno legittimamente fatto dubitare dell’adeguatezza del ricorrente allo svolgimento delle   importanti funzioni direttive che gli erano state affidate, in considerazione del particolare rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere tra l’imprenditore e i propri dirigenti”.

Al centro della sentenza del Tribunale stanno infatti: “il quadro degli ampi poteri attribuiti al Direttore Generale” e la sua “posizione apicale”, che “imponeva” al dirigente: “una particolare diligenza non solo nell’espletamento delle sue proprie mansioni, ma anche nell’attività di vigilanza e controllo degli organi sottoposti. E trattandosi di una società a capitale interamente pubblico” - continua la sentenza - “occorreva avere una particolare accortezza nella gestione aziendale”.

A parere del Tribunale, dunque, i fatti contestati integrano gli estremi della giusta causa di licenziamento.

Ciò vale per la decadenza del provvedimento autorizzativo per la realizzazione di un impianto di compostaggio in via Novara a Legnano, rispetto al quale il Tribunale osserva che Pagani: “aveva la qualità di Responsabile di Procedimento, nonché   tutti i poteri per l’espletamento degli atti di gara e per individuare il finanziamento del progetto”, ma che, ciò nonostante, “non ha dato corso ai necessari adempimenti”.

Rileva sul punto il Tribunale: “come le difese del ricorrente non scalfiscano i fatti contestati e, in particolare, l’aver fatto decadere l’autorizzazione provinciale con enorme dispendio di tempo, di energie e di denaro pubblico”.

Sulle altre contestazioni, il Tribunale, rilevando come: “siano state inserite in bilancio voci di attivo in realtà inesistenti”, ha ritenuto che a Pagani potesse: “essere rimproverato, quantomeno, l’omesso controllo dei bilanci e dell’operato del personale preposto alla sua redazione".

Ancora, il Tribunale ha ritenuto responsabile Pagani per: “la mancata fatturazione, per un periodo di cinque anni, e il conseguente mancato incasso, di corrispettivi per la fornitura del servizio di illuminazione relativo alle lampade votive per l’ammontare di Euro 600.000”, ravvisando: “un inadempimento del Dirigente rispetto ai suoi doveri di vigilanza e controllo”; per non essersi attivato per portare a compimento il progetto banda larga nonostante i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione; per omessa vigilanza circa la mancata attivazione, da parte della direzione amministrativa, del servizio verifica inadempimenti presso Equitalia, obbligatorio per legge dal 2008 per le società a totale partecipazione pubblica.

Quanto al risarcimento del danno, il Tribunale ha ritenuto essere “innegabile” “che dal comportamento negligente (come sopra riportato) del ricorrente sia derivato un danno di natura economica per la società”.

Secondo quanto contenuto nella sentenza, infatti, AMGA avrebbe conseguito un: “danno per la perdita di margini di guadagno derivante dalla mancata produzione di energia” tramite l’impianto di via Novara, non realizzato, “per il pagamento (anticipato) degli oneri di disagio al Comune di Legnano”, “per il pagamento dei costi amministrativi e di progettazione”, oltre alle “maggiori imposte pagate” a agli importi relativi alle lampade votive ad oggi non recuperati.

È stato dunque per la complessità delle voci richieste che il Tribunale ha liquidato i danni, “in via equitativa”, “nell’importo di euro 234.517,58, pari alla somma richiesta dal ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso”. Capo di sentenza che verrà certamente impugnato da AMGA.

Testo integrale della sentenza

© 2021, Designed & Developed By GEB Software All Rights Reserved