PROVVEDIMENTO DI REVOCA EX ART. 21 quinquies, L. n. 241/1990 DELLA PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA ex art. 73, lett. c), e ss., R.D. n. 827/1924 PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI SITI IN LEGNANO (MI) – LOTTO UNICO DENOMINATO NEL PGT DEL COMUNE DI LEGNANO C2.

Legnano Patrimonio S.r.l. in liquidazione

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Visto l’art. III.d. del Bando di Asta pubblica inviato al Comune di Legnano e a AMGA Legnano S.p.A. per la pubblicazione in data 20/07/2020, secondo cui Legnano Patrimonio s.r.l. in liquidazione si riserva la facoltà di sospendere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, la gara, ovvero di non darvi luogo o, ancora, di prorogare il termine per la presentazione delle offerte, senza che i concorrenti possano pretendere alcunché al riguardo.

Visto, altresì, l’art. 21 quinquies, co. 1, L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., secondo cui “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”.

Considerato che la Società ha rilevato la diffusione sulla stampa locale di alcune informazioni in difformità rispetto a quanto riportato nel Bando di Asta pubblicato sull’Albo pretorio online del Comune di Legnano e sul sito web di AMGA Legnano S.p.A..

Considerato che siffatta circostanza, ancorché non integri i presupposti per l’applicazione dell’art. 21 octies, L. n. 241/1990, non consente comunque di assicurare l’interesse pubblico al rispetto della par condicio competitorum fra i soggetti eventualmente interessati a formulare un’offerta di acquisto dei beni immobili oggetto di incanto.

Tenuto conto che la procedura in discorso ha avuto avvio soltanto in data 20 luglio 2020 e che il termine previsto per il deposito delle offerte scade in data 20 ottobre 2020.

Tenuto conto, quindi, che al momento dell’assunzione del presente provvedimento, non è ravvisabile in capo agli operatori economici eventualmente interessati l’acquisizione di una posizione giuridica rilevante, ovvero un legittimo affidamento alla conclusione della procedura di asta pubblica.

Ritenuto, pertanto, che, in base alle considerazioni che precedono, nella fattispecie in esame vengono in rilievo i presupposti che legittimano la revoca della procedura in oggetto.

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

Legnano Patrimonio S.r.l. in liquidazione

                                                                                                                                                    DETERMINA

- di revocare, in forza delle disposizioni contenute nel Bando di asta pubblica, nonché dell’art. 21 quinquies, co. 1, L. n. 241/1990, la procedura di asta pubblica ex art. 73, lett. c), e ss., R.D. n. 827/1924, indetta con Bando spedito per la pubblicazione al Comune di Legnano e a AMGA Legnano S.p.A. in data 20 luglio 2020, per la vendita di beni immobili siti in Legnano (MI) – Lotto unico denominato nel PGT del Comune di legnano C2, nonché tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti;

- di pubblicare la presente determinazione nelle forme di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione e comunicazione.

 

Il Liquidatore di Legnano Patrimonio S.r.l. in liquidazione.

Dott. Marco Tajana