Accesso civico "generalizzato"

Il comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 33/2013 (introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) prevede il cd. “accesso civico generalizzato” (o “accesso generalizzato”), stabilendo che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”. 

 

COME ESERCITARE IL DIRITTO

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita salvo il rimborso degli oneri effettivamente sostenuti e documentati e può essere presentata all'attenzione del Responsabile della Trasparenza della società a mezzo di richiesta via e-mail al seguente indirizzo: accesso.civico@amga.it.

Le comunicazioni inviate al citato indirizzo e-mail verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente se attinenti a una richiesta di accesso civico.

Le limitazioni all’esercizio del diritto in argomento sono espressamente indicate all’art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013.

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